Statuto
Art. 1 Denominazione
È costituita, ai sensi dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile, l’Associazione denominata : ALSA (Associazione Lavoratori Spettacolo Artisti).
Art. 2 Sede
L’Associazione ha sede legale in p.zza Barberini,1 - ROMA fino a diversa delibera da parte dell’Assemblea.
Art. 3 Durata
L’Associazione ha durata illimitata.
Art.4 Natura dell’Associazione
L’Associazione non ha scopo di lucro.
ALSA è un’associazione di enti, agenzie e singoli operatori e artisti dello spettacolo. Detta organizzazione si propone di supportare e agevolare le varie categorie di iscritti, nella realizzazione e soddisfazione del proprio lavoro e della propria arte. I propri soci verranno rappresentati e valorizzati nelle loro singole professionalità, punto cardine dell’operato sarà la promozione e l’integrazione tra gli associati e le loro professionalità.
Gli interessi, morali, sociali ed economici degli Associati, verranno tutelati da questa Associazione nei confronti di qualsiasi soggetto, sia pubblico che privato.
Nelle finalità dell’associazione si intende escluso, ogni intervento relativo ai rapporti di naturale concorrenza tra gli associati.
Lo scopo dell’Alsa è quello di promuovere l’elaborazione, la conoscenza, la sperimentazione e l’attuazione dei progetti artisti e culturali, da realizzare e sostenere nell’ambito del territorio nazionale.
Art. 5 I Soci
Il numero dei soci dell’ALSA, è illimitato
I soci dell'Associazione sono: le persone fisiche che, accettando le finalità e lo Statuto e nel rispetto degli atti dell'Associazione e si impegnano a partecipare all'attività della stessa contribuendo al suo finanziamento.
Possono diventare soci:
- Management ed imprenditori del mondo dello Spettacolo
- Agenzie di servizi inerenti lo spettacolo
- Promoter e Simpatizzanti (presentati da un socio appartenente alle categoria a) o b) e già socio da minimo anni uno).
- Artisti.
Per ottenere la qualifica di socio, il candidato deve essere di comprovata buona reputazione e condotta morale, civile e professionale.
Art. 6 Ammissione a Socio
L’ammissione di Società o Persone che presenteranno domanda per diventare Soci sarà deliberata dal Consiglio Direttivo. L’eventuale rifiuto sarà motivato per iscritto.
Art. 7 Doveri degli Associati
L’accettazione ed il rispetto dello Statuto, nella sua forma attuale e nelle sue possibili modifiche future sono condizioni necessarie per l’ottenimento ed il mantenimento della qualifica di Soci, così come il rispetto delle delibere assunte dagli organi dell’Associazione.
Il versamento puntuale della quota associativa è condizione indispensabile per il mantenimento della qualifica di Associato.
Art. 8 Perdita della qualifica di Associato
La perdita della qualifica di Associato verrà deliberata dal Consiglio Direttivo nei casi di morosità o di comportamenti ritenuti non coerenti con gli scopi ed i principi dell’Associazione. Tale delibera verrà comunicata per iscritto.
Art. 9 Organi dell’Associazione
L’Associazione è gestita per mezzo dei seguenti Organi operativi:
□ Assemblea dei soci
□ Consiglio direttivo
□ Presidente
□ Collegio dei revisori dei conti
Assemblea
Art. 10 Composizione e convocazione dell’assemblea
L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione.
Essa è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative e può tenersi anche in luogo diverso dalla sede dell’Associazione, purché in Italia.
La convocazione dell’Assemblea avverrà a cura del Presidente con lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo del quale si possa dimostrare la ricevuta. L’Assemblea verrà convocata almeno una volta all’anno.
Nel caso di impedimento o dimissioni del Presidente l’Assemblea potrà essere convocata dal Vice Presidente con le stesse modalità. Nel caso di impedimento o di dimissioni anche del Vice Presidente l’assemblea potrà essere convocata dal membro più anziano del Consiglio Direttivo in carica, con le stesse modalità.
Art. 11 Costituzione e deliberazioni dell’assemblea
L’Assemblea è validamente costituita quando sono presenti, di persona o con delega, i rappresentanti della metà più uno degli associati.
Per le deliberazioni dell’assemblea ciascuno associato avrà diritto ad un voto.
Le Persone fisiche associate, riunite in unico gruppo, avranno diritto ad un singolo voto di gruppo. Le delibere verranno assunte a maggioranza semplice.
Le modifiche allo Statuto richiedono la maggioranza dei due terzi dei voti disponibili.
Art. 12 Compiti
Spetta all'Assemblea ordinaria:
a) impartire le linee generali programmatiche di politica e di condotta dell'Associazione;
b) approvare il bilancio consuntivo e i programmi preventivi;
c) eleggere il Consiglio Direttivo, i Sindaci revisori dei conti e il Collegio dei Probiviri e deliberare la durata di tali cariche sociali;
d) approvare specifici Regolamenti di attuazione dello Statuto o modificare quelli approvati dai soci fondatori, nonché stabilire codici di comportamento degli associati;
e) ratificare accordi e contratti collettivi stipulati dall’Associazione con altri Enti, Istituzioni, Associazioni ed Organizzazioni in genere;
f) deliberare su ogni altra questione proposta.
L’assemblea straordinaria delibera in materia:
a) modifiche del presente statuto;
b) scioglimento e liquidazione dell’associazione e devoluzione del suo patrimonio in conformità di quanto è disposto dalla legge.
L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza o vacanza della carica, dal vice Presidente o da un Presidente appositamente nominato. Essa nomina un Segretario che procede alla verbalizzazione delle deliberazioni.
Fatte salve le diverse maggioranze espressamente previste dallo Statuto o imposte inderogabilmente dalla legge, l'assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, delibera a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno metà dei soci aventi diritto al voto degli iscritti e in seconda convocazione, l'assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono valide se prese con la maggioranza dei voti espressi al momento della votazione.
L’assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto; in seconda convocazione con la presenza almeno di un terzo dei soci aventi diritto ad eccezione della proposta di scioglimento per la quale occorre il voto favorevole di almeno ¾ dei soci. Le deliberazioni dell’assemblea straordinaria sono valide se prese con la maggioranza dei voti espressi al momento della votazione.
Di norma il voto è palese, tranne quando deve essere osservata la segretezza, con le modalità proposte dal Presidente, perché previsto dallo Statuto o deciso dall'Assemblea. Il voto può essere esercitato da soci in regola con il pagamento delle quote associative anche per specifica delega scritta conferita ad altro socio presente all’Assemblea.
Ogni socio presente potrà essere portatore al massimo di due deleghe.
Le deliberazioni adottate dalla Assemblea obbligano ed impegnano i Soci della Associazione, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
Dello svolgimento e delle decisioni dell'Assemblea, deve essere redatto processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.
Presidente
Art. 13 Durata in carica e nomina
La carica del Presidente ha durata di 3 anni ed è rinnovabile.
Il Presidente è nominato dall'atto costitutivo e, in seguito, eletto con voto a scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo tra gli eletti nello stesso dall’Assemblea.
Art. 14 Compiti
Il Presidente dirige le attività dell’ALSA per mezzo delle strutture organizzative e di ricerca proprie dell’Associazione.
Spetta al presidente elaborare il programma di attività da sottoporre al consiglio direttivo, nonché proporre progetti di attività per il cui svolgimento l’Alsa può richiedere contributi o finanziamenti a Enti pubblici e privati, sia aderenti all’associazione sia esterni, aventi finalità coerenti con quelle dell’associazione medesima.
La decadenza del Presidente per qualsiasi motivo non comporta la decadenza di tutti gli altri organi sociali e fino all’elezione di un nuovo Presidente, ne assume le veci il Vice-Presidente.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea generale e il Consiglio Direttivo.
Egli dirige e coordina l’attività dell’Associazione in conformità e in esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, adottando i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini sociali e compiendo tutti gli atti che si rendessero necessari nell’interesse dell’Associazione e che non siano demandati per Statuto ad altri organi sociali.
Il Presidente è responsabile dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese correnti, effettua tutte le operazioni sui conti correnti e depositi bancari e postali, controlla la tenuta dei documenti contabili e la conservazione del patrimonio, o delega all'uopo un terzo avente le funzioni di Tesoriere, conferendogli tutti i relativi poteri; provvede alla gestione dei rapporti di lavoro del personale dipendente dell’Associazione; redige e sottopone all’approvazione del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea annuale il bilancio preventivo e consuntivo e le relazioni sull’attività svolta.
Per quanto riguarda le spese straordinarie o comunque non incluse nel bilancio preventivo, opera solo dopo approvazione del Consiglio Direttivo.
Il Presidente ha la legale rappresentanza, anche giudiziale, dell'Associazione e può nominare avvocati e procuratori per assistere e difendere l'Associazione in ogni lite, attiva e passiva, davanti a qualsiasi giurisdizione e in qualsiasi procedura arbitrale o amministrativa.
Di concerto con il Consiglio Direttivo, nomina, anche tra i non soci, i rappresentanti dell’Associazione presso Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Commissioni ed Organizzazioni in genere.
Può nominare, anche fra i non soci, consulenti ed esperti con il compito di affiancarlo e coadiuvarlo nella sua attività; egli può anche conferire deleghe operative per il compimento di singoli compiti ad altri soggetti, anche non soci.
Consiglio direttivo
Art. 15 Composizione
Possono essere membri del consiglio direttivo i soci, scelti in modo tale da garantire la rappresentanza equilibrata delle varie tipologie professionali. Il numero, con un massimo di 13, e la provenienza dei membri del consiglio è stabilito dall’Assemblea dei soci, in modo da garantire la rappresentanza bilanciata delle diverse componenti sopra menzionate.
L’Assemblea vota sulla proposta di costituzione del consiglio direttivo formulata dal Presidente.
Il presidente è membro di diritto del consiglio direttivo.
Il consiglio dura in carica 3 anni, e i suoi membri sono rinnovabili per una sola volta.
Art. 16 Compiti
Il Consiglio direttivo discute, modifica ed approva il programma di attività annuale proposto dal Presidente. Provvede successivamente a verificare con regolarità le modalità di attuazione delle attività dell’Associazione.
Il consiglio discute approva il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’Assemblea, nonché i budget relativi ai singoli progetti svolti dalla struttura operativa dell’Alsa.
Il Consiglio direttivo emana ed aggiorna il Regolamento dell’Associazione, che disciplina il funzionamento del consiglio medesimo, nonché l’attività della struttura operativa di cui ai successivi articoli, e stabilisce le quote annuali di iscrizione.
Art. 17 Riunioni
Le riunioni del Consiglio Direttivo vengono convocate a cura del Presidente con lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo del quale si possa dimostrare la ricevuta.
Le riunioni saranno convocate con cadenza quadrimestrale.
Le votazioni avverranno a maggioranza semplice.
Alle riunioni potranno essere invitate anche persone non facenti parte del Consiglio Direttivo, che non avranno potere di voto.
Revisori dei conti
Art.18 Elezione e durata dei Revisori
L’Assemblea, contestualmente all’elezione del Presidente, provvede all’elezione di tre revisori dei conti, proposti in modo non vincolante dal Presidente stesso. La durata in carica dei revisori è pari a quella del Presidente.
Art.19 Compiti dei Revisori
I Revisori dei Conti verificheranno la regolarità delle azioni economiche dell’Associazione, faranno le loro proposte per la migliore e più efficiente gestione e stileranno il commento al Bilancio annuale.
Funzionamento e struttura organizzativa
Art. 20 Attività e struttura operativa.
L’Alsa opera attraverso una struttura operativa guidata dal Presidente e costituita dalla segreteria e da professionisti con una specifica competenza nel campo dell’etica economica.
I partecipanti alla struttura operativa dell’Alsa possono stabilire relazioni contrattuali con l’associazione ovvero svolgere attività per conto dell’associazione in quanto a tali compiti dedicati dai relativi enti di appartenenza, sulla base degli accordi di collaborazione che possono stabilirsi.
Art. 21 Compiti
La struttura operativa dell’Alsa agisce sulla base di progetti ad essa assegnati dal Presidente e conformi al programma di attività approvato dal Consiglio direttivo.
La struttura operativa risponde al Presidente dell’Alsa. Il Presidente relaziona al Consiglio Direttivo circa le modalità operative ed i risultati dell’attività della struttura operativa sulla base dei programmi approvati dal consiglio medesimo.
Tali attività possono essere finanziate nelle modalità stabilite dagli articoli successivi.
Tutti i partecipanti alla struttura operativa dell’Associazione, sia che stabiliscano rapporti di collaborazione diretta con l’Alsa stessa, sia che operino per conto dell’Alsa, , devono operare nel rispetto del più rigoroso criterio di indipendenza, oggettività e imparzialità di giudizio nei confronti di tutti gli interessi rappresentati nell’ambito dell’associazione. Spetta al Presidente e al consiglio direttivo garantire che le attività della struttura operativa dell’Alsa non vadano soggette a pressioni, tali da condizionarne il giudizio, da parte non solo di soggetti esterni, ma anche da parte di Enti aderenti all’associazione.
Il regolamento dell’Associazione disciplina il funzionamento della struttura operativa, inclusa la materia degli obblighi di indipendenza e i casi di conflitto potenziale di interessi.
Finanze e patrimonio
Art. 22 Entrate dell’associazione
I soci devono pagare la quota d'iscrizione stabilita dall'Assemblea, secondo le esigenze finanziarie dell'Associazione.
La quota associativa annuale copre l’anno dell’esercizio finanziario.
Le quote associative non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
- quote annuali degli associati
- contributi da parte di soci
- compensi per attività svolte a favore di soci e terzi
- liberalità, contributi e finanziamenti su progetti ricevuti da privati ed enti pubblici
Le quote di associazione verranno deliberate dal Consiglio direttivo annualmente e distinte in quote base per Associazioni di Persone e per Persone fisiche ed Enti pubblici e quote sostenitore da parte di Associazioni di imprese ed altri soggetti produttori di reddito.
Art 23 Diritti degli Associati sul patrimonio sociale
Nessun utile verrà distribuito tra gli Associati.
Gli Associati non potranno vantare alcun diritto né su quanto versato, né sul patrimonio dell’Associazione.
Art. 24: SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
L'Associazione si potrà sciogliere con delibera assunta con il voto favorevole dei tre quarti degli iscritti.
In caso di scioglimento dell'Associazione, con la stessa delibera o con altra approvata con uguale maggioranza, l’assemblea nominerà uno o più liquidatori anche tra i non soci. Il patrimonio verrà devoluto ad associazioni che perseguono attività e fini analoghi o, in mancanza, ad associazioni aventi fini sociali di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art 3 comma 190 della Legge 23 dic 1996 n° 662 e salvo diversa disposizione imposta dalla legge.
Art.25: DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si farà riferimento alle leggi e regolamenti dello Stato in maniera specifica.